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SOCIAL VALUE – Corso di specializzazione in project design e management delle iniziative finanziate dall’UE – ID 5442 Modulo: La Programmazione Regionale Docente: Annalisa Monni 09 aprile 2010
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale RECAPITI Annalisa Monni Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali Settore Gestione Programmi Socio-educativi Tel. 0706065030 - Fax 0706065438 – Email: annmonni@regione.sardegna.it
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale ORGANIZZAZIONE Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell‘Assistenza Sociale Direzione Generale delle Politiche SocialiDirezione Generale della Sanità Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali Servizio Programmazione e Integrazione Sociale Servizio Affari Generali Settore Attuazione Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali Settore Gestione Programmi Socioeducativi Gestisce le misure/azioni del Por Sardegna 2000-2006, la programmazione e gestione delle linee di attività del Por FESR Sardegna 2007-2013, del Por Sardegna FSE 2007-2013 (Asse I – b.2.1; Asse III - g.2.1, g.3.1, g.4.1, g.5.1,g.5.2,g.5.3; Asse V- m.1.3 ) e il monitoraggio finanziario delle linee di attività Por assegnate. Gestisce i Pit e i Pia, promuove le iniziative di formazione e l'aggiornamento in ambito sociale e cura i rapporti con l'Università, i Centri studi e ricerche e con le professioni sociali. Cura la programmazione e gestione delle linee di attività del Por Sardegna FSE 2007-2013 (Asse I - b.1.3, Asse II - f.2.1) e il monitoraggio finanziario delle linee di attività Por assegnate. Predispone gli indirizzi e i criteri per la concessione delle autorizzazioni per l'accreditamento dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie, il programma straordinario dei servizi educativi per la prima infanzia, il programma regionale in favore della popolazione nomade in Sardegna e il programma sperimentale per l'inclusione sociale dei giovani.
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale La programmazione comunitaria 2007 – 2013 La Politica di Coesione dell’UE: i fondi strutturali FSE e FESR Gerarchia delle fonti normative Le novità della programmazione 2007-2013 Principi di funzionamento Obiettivi prioritari Risorse disponibili I programmi operativi Le autorità di riferimento Cenni su aiuti di Stato Focus su FSE I flussi finanziari Il PO FSE Sardegna 2007 – 2013 Focus su obiettivi specifici ed operativi in tema sociale Le modalità di accesso al fondo La rendicontazione delle spese Esercitazioni pratiche e analisi di casi
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 AIUTI DI STATO ISTITUZIONI EUROPEE INTERESSATE Parlamento Europeo Consiglio dell’Unione Europea Commissione Corte di Giustizia Corte dei Conti in particolare la DG Concorrenza
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Gerarchia delle fonti TRATTATO CE Titolo XVIII Artt.107 (ex 87) e ss. Regolamento Generale (CE) n. 800/2008 Regolamento de minimis (CE) n. 1998/2006 Regolamento (CE) n. 659/1999 PROCEDURE DI NOTIFICA Regolamento (CE) n. 794/2004 REGOLAMENTI DI ESENZIONE Varie sentenze della CGE
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Approccio più “economico” alla problematica - Introduzione del concetto del fallimento del mercato - Nuovi regolamenti di esenzione - Maggiore trasparenza e controllo (es. pubblicazione degli atti nazionali su Internet) - Nuovo concetto di aiuti trasparenti - Nuove regole sul cumulo degli aiuti (in particolare de minimis) NUOVA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 Si ha un "fallimento del mercato“ quando il mercato non porta ad un risultato efficiente sotto il profilo economico
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. DEVONO VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI PERCHÉ SI POSSA PARLARE DI AIUTI DI STATO Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato CONDIZIONI TRASFERIMENTO DI RISORSE STATALI Le norme riguardano misure che comportano un trasferimento di risorse Statali nel senso che provengono dallo SM. Quindi sono incluse le risorse di autorità nazionali in tutte le sue articolazioni (ministeri, parlamento, organi centrali, università), regionali, provinciali o locali o in generale da un organismo intermedio che gestisce risorse di origine pubblica. In caso di infrazione il responsabile rimane comunque lo SM. ATTENZIONE! I trasferimenti che costituiscono aiuti di Stato possono assumere molte forme: sovvenzioni, riduzioni di tassi d’interesse, garanzie di crediti, esenzioni fiscali, conferimento di capitale, etc… Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Ad esempio nel caso in cui una banca privata sia incaricata di gestire un regime di aiuti a favore delle PMI
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato CONDIZIONI VANTAGGIO ECONOMICO L’aiuto deve conferire un vantaggio economico che l’impresa non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cioè senza l’intervento dello Stato. ATTENZIONE! Fondamentale il concetto di IMPRESA Esempi di vantaggi : locazione/l’acquisto, da parte di un’impresa, di un terreno di proprietà dello Stato a un prezzo inferiore a quello di mercato; la vendita allo Stato, da parte di un’impresa, di un terreno a un prezzo superiore a quello di mercato; l’accesso privilegiato di un’impresa a un’infrastruttura senza la corresponsione di alcun compenso; l’ottenimento, da parte di un’impresa, di capitale di rischio dallo Stato a condizioni più favorevoli di quelle imposte da un investitore privato. Il vantaggio economico deve essere valutato in funzione degli effetti del provvedimento: è ininfluente la forma, lo scopo o la causa dell’aiuto! Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato CONDIZIONI VANTAGGIO ECONOMICO IMPRESA La nozione di impresa è basata su un approccio economico e funzionale in cui l’elemento fondamentale è l‘attività esercitata, anche se l’impresa la persegue senza scopo di lucro. Occorre quindi determinare se si tratta di un’attività economica a prescindere da chi la esercita (potrebbe anche essere un organismo pubblico) Qualsiasi soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita pubblico o privato, che svolge attività economica, cioè offre beni e servizi sul mercato. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato CONDIZIONI SELETTIVITÀ L’aiuto di Stato deve essere selettivo e incidere pertanto sull’equilibrio esistente tra un’impresa e i suoi concorrenti. Il criterio della “selettività” è quanto differenzia un aiuto di Stato dalle cosiddette “misure generali” (applicabili indiscriminatamente a tutte le imprese e a tutti i settori economici di uno Stato membro (ad esempio, la maggior parte delle misure fiscali a livello nazionale). Il criterio di selettività è inoltre riconosciuto quando il regime si applica solo a una parte del territorio di uno Stato membro (è quanto avviene nel caso dei regimi di aiuto regionali e settoriali). Quindi per poter essere un aiuto di stato, il provvedimento deve: procurare un vantaggio (anche indiretto) procurare un vantaggio a determinati soggetti (selettività) Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato CONDIZIONI EFFETTI SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. L’aiuto deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. È sufficiente poter dimostrare che il beneficiario esercita un’attività economica e che opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali tra Stati membri. La natura del beneficiario non è rilevante in tale contesto (anche un’organizzazione senza scopo di lucro può intraprendere attività economiche). ESEMPIO DI ASSENZA DI IMPATTO SULLA CONCORRENZA E SUGLI SCAMBI La Commissione ritiene che gli aiuti di esigua entità (cd aiuti “de minimis”) non abbiano alcun potenziale effetto sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e che non rientrino pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 107. Devono però essere conformi a norme specifiche (vedi regolamenti)
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Principio di incompatibilità Gli aiuti che corrispondono a tutti i criteri appena visti sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno. Il principio di incompatibilità non è però un divieto totale: i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 107 specificano un certo numero di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere considerati ammissibili (le cosiddette “deroghe”). DEROGHE Art. 107 – par. 2
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Principio di incompatibilità DEROGHE Art. 107 – par. 3 Il trattato, all’art. 108, stabilisce che la Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, e, in caso affermativo, se possa beneficiare di deroga ai sensi dei paragrafi 2 o 3. Con quale procedura la Commissione decide?
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione ex ante. Gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto a istituire (o modificare) aiuti di Stato e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione (“principio di sospensione”). NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE ……. Lo SM non può concedere aiuti di Stato a meno che non siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione. Gli aiuti concessi senza l’approvazione della Commissione sono automaticamente considerati “ aiuti illegali ”. Attenzione! L’obbligo di notifica è in capo al livello istituzionale che ha posto in essere il provvedimento (es. Assessorato competente)
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE l’obbligo di notifica deriva direttamente dal principio di incompatibilità. gli SM devono comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti perché questa verifichi la loro compatibilità con il mercato comune: la compatibilità è un’eccezione i nuovi aiuti devono essere notificati, a meno che non siano esenti da notifica (es. conformi ad un Regolamento di esenzione per categoria). gli aiuti non possono essere attuati prima della loro approvazione da parte della Commissione, altrimenti sono illegali (possono comunque essere dichiarati compatibili).
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE (REG 659/1999) STATO MEMBRO COMMISSIONE EUROPEA Notifica Eventuali scambi di informazioni supplementari Decisione di non sollevare obiezioni oppure Decisione di avvio del procedimento di indagine formale 2 mesi dalla notifica completa FASE PRELIMINARE (SIGLA N)PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE (SIGLA C) Osservazioni dello SM e di eventuali terzi 18 mesi Decisione finale Decisione positiva: Aiuto autorizzato Decisione negativa: Aiuto non autorizzato TERZI: per es. terzi minacciati o terzi che esercitano concorrenza sleale
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato IMPORTANTE RUOLO DELLA COMMISSIONE: Controllo permanente sugli aiuti di Stato Valuta la compatibilità o incompatibilità degli aiuti Valutazione di tipo economico Ampio margine di discrezionalità per la maggior parte delle categorie di aiuti
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato aiuti esentati dall’obbligo di notifica aiuti da notificare e soggetti ad una valutazione standard aiuti da notificare e soggetti ad una valutazione dettagliata A questi livelli se ne aggiunge un quarto in quanto esiste sempre la possibilità di un’analisi ad hoc della Commissione il controllo avviene ex post, sulla base soprattutto delle relazioni annuali il controllo avviene ex ante, sulla base della notifica, ed ex post, sulla base soprattutto delle relazioni annuali (esiste un progetto di comunicazione che prevede una procedura accellerata) il controllo ex ante, sulla base della notifica, è più rigoroso; il controllo ex post avviene sulla base soprattutto delle relazioni annuali. Può avvenire più facilmente che per gli aiuti soggetti a valutazione standard che la Commissione imponga determinati obblighi supplementari di informazioni periodiche Salvo eccezioni, la Commissione opera su tre livelli di gestione del controllo
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato La Commissione distingue gli aiuti in 3 macrocategorie: 1) AIUTI REGIONALI 2) AIUTI ORIZZONTALI 3) AIUTI SETTORIALI DEROGHE Art. 107 – par. 3
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato DEROGHE Art. 107 – par. 3 AIUTI REGIONALI I criteri applicati per la valutazione degli aiuti regionali si trovano negli “Orientamenti sugli Aiuti di Stato a Finalità Regionale per il 2007-2013” Obiettivo Promuovere lo sviluppo delle regioni più svantaggiate: sostengono investimenti iniziali ed occupazione connessi a piccole imprese di recente costituzione forniscono aiuti al funzionamento (in casi particolari) Le regioni ammissibili sono individuate nella carta degli aiuti a finalità regionale Riferimenti Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007- 2013 (GU n. C 54 del 4.3.2006) Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU n. L 214 del 9.08.2008)
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI REGIONALI
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI REGIONALI
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Categorie di misure a finalità regionale, importi e intensità massimi rilevanti applicabili a norma del regolamento generale, e soglie che determinano una valutazione dettagliata a norma degli orientamenti Aiuto: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1 del TFU Regime di aiuto: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito AIUTI REGIONALI
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato DEROGHE Art. 107 – par. 3 AIUTI ORIZZONTALI Campo di applicazione Le norme intersettoriali od “orizzontali” si applicano a determinate categorie di aiuti destinate a far fronte a difficoltà che possono sorgere in tutti i settori di attività economica e in ogni regione. La Commissione ha adottato tutta una serie di “orientamenti”, “discipline” o “regolamenti di esenzione per categoria” che stabiliscono i criteri da applicare alle seguenti categorie di aiuti (alcuni esempi): aiuti per la lotta contro i cambiamenti climatici e per altra tutela dell’ambiente (Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (GU n. C 82 del 01.04.2008) - Regolamento n. 800/2008) aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione (Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU n. C 323 del 30.12.2006) – Regolamento n. 800/2008) aiuti alle piccole e medie imprese – (Regolamento n. 800/2008) aiuti all’occupazione – (Regolamento n. 800/2008) aiuti alla formazione – (Regolamento n. 800/2008) aiuti per il capitale di rischio (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU n. C 194 del 18.8.2006) - Regolamento n. 800/2008)
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato DEROGHE Art. 107 – par. 3 AIUTI SETTORIALI Campo di applicazione La Commissione ha adottato norme specifiche che sia applicano a talune attività o “settori”: Agricoltura, allevamento e silvicoltura Pesca e acquacoltura Trasporti DG Agricoltura DG Pesca DG Energia e Trasporti Per tutte le altre materie è competente la DG Concorrenza
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS Si parla di regolamenti di esenzione perché i regolamenti “de minimis” esentano gli SM dall’obbligo di notifica per gli aiuti che rientrano nel loro campo di applicazione La regola del "de minimis" è uno strumento che consente agli Stati membri di concedere aiuti di importo ridotto alle imprese e, in particolare, alle PMI in modo molto rapido, senza notifica alla Commissione e senza adempimento di procedure amministrative complesse. La regola si basa sul principio che gli di importo ridotto non hanno alcun effetto né minacciano gli scambi tra gli SM e la concorrenza tra Stati membri e non costituiscono pertanto aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFU
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 - (Aiuti di importanza minore – “de minimis”) Regolamento CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 - (Aiuti de minimis nel settore della produzione agricola) Regolamento CE 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 - (Aiuti de minimis nel settore della pesca) Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS Esclusioni applicabili a tutti e tre i regolamenti: - Aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o altri SM - Aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione - Aiuti concessi ad imprese in difficoltà
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS Si applica a qualsiasi settore ad eccezione di: Regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 - (Aiuti di importanza minore – “de minimis”) aiuti concessi ad imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura; aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; aiuti concessi ad imprese che operano nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli (in determinati casi); aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri; aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; aiuti concessi a imprese che operano nel settore carbonifero; aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; aiuti concessi a imprese in difficoltà.
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS Regola di base: nell’arco di 3 esercizi l’impresa non deve ricevere dallo SM (anche da più fonti) un importo superiore a Regolamento 1998/2006: Regolamento 1537/2007: Regolamento 875/2007: Limiti di cumulo 200.000,00 € - (100.000,00 € per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) 7.500,00 € - Ulteriore vincolo: l’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese nel corso di tre esercizi fiscali non deve superare il valore massimo stabilito nell’allegato al regolamento (Italia: 320.505.000,00 €) 30.000,00 € - Ulteriore vincolo: l’importo cumulativo degli aiuti de minimis concessi per Stato membro alle imprese nel corso di tre esercizi fiscali non deve superare il valore massimo stabilito nell’allegato al regolamento (Italia: 94.325.000,00 €)
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS Se l’importo complessivo dell’aiuto supera il massimale previsto, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione, neppure per la parte che non superi detto massimale !!! La metodologia utilizzata per verificare se un aiuto di Stato sia considerato compatibile o no con il mercato interno si basa sul concetto di Equivalente Sovvenzione. È necessario ricorrere al concetto di equivalente sovvenzione lorda (ESL) ed equivalente sovvenzione lorda (ESN).
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS Gli aiuti di stato possono assumere diverse forme e per poterli confrontare tra loro occorre ricondurre tutte le tipologie ad una (equivalente) sovvenzione in conto capitale. La procedura prevede il calcolo attraverso una formula matematica (viene fatta da software specifici) Una volta ottenuto questo valore, che prende il nome di equivalente sovvenzione lorda (ESL), per ottenere l’esatto ammontare dell’aiuto di cui ha beneficiato l’impresa occorre togliere dall’ESL il prelievo fiscale operto da ciascuno SM. Una garanzia statale pari a 1.500.000,00 € può essere considerata come corrispondente ad una sovvenzione che non supera i 200.000,00 € In questo modo si ottiene l’equivalente sovvenzione netta (ESN) che rappresenta il valore dell’aiuto confrontabile con gli aiuti concessi dagli altri SM perché calcolato con una sorta di unità di misutra comeune a tutti
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS Regole e condizioni: -il massimale si applica all'importo complessivo di tutti gli aiuti pubblici considerati "de minimis". Non incide sulla possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti di Stato in base a regimi autorizzati dalla Commissione - il massimale si applica a qualsiasi tipo di aiuto, a prescindere dalla forma che assume o dall'obiettivo perseguito. L'unico tipo di aiuto escluso dal beneficio della regola "de minimis" è l'aiuto all'esportazione; - i regolamenti si applicano solamente agli aiuti trasparenti Quali sono gli aiuti trasparenti?
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS Un aiuto è trasparente quando è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Ad esempio: gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lorda è stata calcolata sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione; gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia "de minimis"; gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore alla soglia "de minimis“ per ogni impresa destinataria;
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato AIUTI DE MINIMIS SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA: Non è previsto l’invio di informazioni alla Commissione da parte dello SM Prima di concedere l’aiuto, lo SM richiede una dichiarazione all’impresa interessata relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare un nuovo aiuto de minimis soltanto dopo essersi accertato che l’importo complessivo degli aiuti de minimis percepiti dall’impresa durante i due esercizi fiscali precedenti e l’esercizio in corso non supera il massimale stabilito Semplificazioni nel caso in cui lo Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis (Italia: www.bda.incentivialleimprese.it) www.bda.incentivialleimprese.it
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica Il 17 dicembre 2008 la Commissione ha adottato un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica. Il 25 febbraio 2009 sono stati inoltre introdotti alcuni adeguamenti tecnici. Il quadro di riferimento fornisce agli Stati membri ulteriori possibilità nel campo degli aiuti di Stato per lottare contro gli effetti della stretta creditizia sull'economia reale. Esso introduce una serie di misure temporanee che consentono agli Stati membri di affrontare le difficoltà eccezionali che hanno le imprese, ed in particolare le PMI, nell'ottenere finanziamenti. Le misure temporanee si basano sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, a norma del quale la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati "a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". Gli SM devono notificare i regimi di aiuto che contengono tali misure e, una volta approvati, possono concedere aiuti individuali immediatamente senza notifica.
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU n. C 83 del 07.04.2009; versione consolidata) Aiuti temporanei per far fronte alla crisi – Comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale (GU n. C 270 del 25.10.2008) – Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU n. C 10 del 15.01.2009) – Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU n. C 72 del 26.3.2009) – Comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU n. C 83 del 07.04.2009; versione consolidata) – Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GU C 195 del 19.08.2009) Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Misure a favore delle istituzioni finanziarie - Hanno un impatto anche a favore delle imprese dell’economia reale Comunicazione del 2008 Obiettivo delle misure: tutelare la stabilità del sistema finanziario. REGOLA: le misure devono riguardare istituzioni finanziarie prive di liquidità ma fondamentalmente sane in assenza delle attuali circostanze eccezionali Misure previste: Garanzie a copertura delle passività delle istituzioni finanziarie Liquidazione controllata di istituzioni finanziarie Altre forme di sostegno alla liquidità (misure che non costituiscono aiuti e rinvio agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU n. C 244 del 01.10.2004) Comunicazione del 2009 (ricapitalizzazione): Obiettivi delle misure: ristabilire la stabilità finanziaria, garantire l'erogazione di prestiti all'economia reale e affrontare il rischio sistemico di un'eventuale insolvenza Tra i principi: misure di salvaguardia per impedire un’espansione commerciale agressiva finanziata con aiuti di Stato Quando utilizzano la ricapitalizzazione per finanziare l’economia reale, gli Stati membri devono garantire che l’aiuto contribuisca a tale scopo in maniera effettiva: misure di salvaguardia efficaci per garantire che il capitale conferito venga utilizzato per sostenere l’erogazione di prestiti Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato ATTENZIONE! Non bisogna dimenticare gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato. Ad esempio: -misure di politica generale quali proroghe per i pagamenti dei contributi previdenziali e di oneri simili o delle imposte, misure per i dipendenti - sostegno finanziario ai consumatori, ad esempio per la rottamazione di vecchi prodotti e/o per l'acquisto di prodotti verdi; - possibilità di concedere aiuti nel quadro delle regole già esistenti Si precisa la deroga del trattato applicabile alla particolare situazione: Le regole hanno infatti carattere temporaneo: fino al 31.12.2010 (salvo se diversamente stabilito a seguito di una verifica a fine 2009) Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Misure previste: - Aiuti di importo limitato (500.000,00 €) - Aiuti concessi sotto forma di garanzie - Aiuti sotto forma di tasso d’interesse agevolato - Aiuti per la produzione di “prodotti verdi” - Adeguamento regole sul capitale di rischio Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Principali vincoli: -l’aiuto deve essere concesso nell’ambito di un regime di aiuti (notificato e autorizzato) - le imprese beneficiarie non dovevano essere qualificabili “imprese in difficoltà” al 1°luglio 2008: -ci sono esclusioni settoriali: pesca; produzione primaria di prodotti agricoli; - divieto degli aiuti all’esportazione e degli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto a quelli importati; -gli aiuti ricevuti da ciascuna impresa non devono superare la soglia di 500.000,00 euro nel periodo compreso tra il 1.1.2008 e il 31.12.2010; nel calcolo rientrano anche gli aiuti ricevuti in “de minimis” - gli aiuti devono essere concessi entro il 31.12.2010 Aiuti di importo limitato (500.000,00 €) Le misure temporanee non possono essere cumulate con aiuti "de minimis" relativi agli stessi costi ammissibili. L'importo degli aiuti "de minimis" ricevuti dopo il 1° gennaio 2008 è dedotto dall'importo dell'aiuto compatibile concesso per lo stesso fine a norma del quadro di riferimento. Le misure di aiuto temporanee possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria. Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica per le GI, definizione di impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU n. C 244 del 1.10.2004), per le PMI, definizione di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, n. 7, del regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) Intensità di aiuto: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Principali caratteristiche: La garanzia è concessa su di un prestito che non supera la spesa salariale (compresi gli oneri sociali) annuale del beneficiario per il 2008 Per le imprese create dopo il 1°gennaio 2008 si prende in considerazione la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività. La garanzia non supera il 90% del prestito e può riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio; La riduzione del premio annuale (aiuto) può raggiungere il 25% per le PMI e il 15% per le GI; riduzione rispetto ai premi determinati sulla base di una metodologia allegata alla Comunicazione (modifica del 25.2.2009) La riduzione può essere applicata per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione Le imprese beneficiarie non dovevano essere qualificabili “imprese in difficoltà” al 1°luglio 2008 Le garanzie devono essere concesse entro il 31.12.2010 Garanzie Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Principali caratteristiche: Si autorizza la concessione di prestiti ad un tasso d’interesse calcolato sulla base di un metodo specifico, inferiore a quello generalmente ritenuto “di mercato” dalla Commissione Determinazione del tasso di interesse minimo calcolato su due componenti: - [tasso overnight BCE] + [(tasso interbancario a 1 anno medio) – (media del tasso overnight BCE sul periodo 1.1.2007-30.06.2008)] - premio per il rischio di credito corrispondente al profilo del destinatario Il metodo si applica a contratti conclusi entro il 31.12.2010; può coprire prestiti di qualunque durata ma i tassi d’interesse ridotti possono essere applicati solamente per i pagamenti di interessi anteriori al 31.12.2012 Le imprese beneficiarie non dovevano essere qualificabili “imprese in difficoltà” al 1°luglio 2008 Aiuti sotto forma di tasso d’interesse agevolato Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Principali caratteristiche: Aiuti sotto forma di prestiti agevolati per investimenti destinati al finanziamento di progetti consistenti nella produzione di nuovi prodotti tali da migliorare considerevolmente la tutela ambientale Prodotti che comportano un adeguamento anticipato a futuri standard comunitari o il superamento di tali standard Gli investimenti devono partire entro il 31.12.2010 affinché la produzione sia immessa sul mercato almeno 2 anni prima dell’entrata in vigore dello standard Costi ammissibili: investimenti in attivi materiali e immateriali Entità dell’aiuto: 25% GI; 50% PMI Il tasso di interesse agevolato si applica per due anni dalla concessione I prestiti devono essere conessi entro il 31.12.2010 Le imprese beneficiarie non dovevano essere qualificabili “imprese in difficoltà” al 1°luglio 2008 Aiuti per la produzione di prodotti verdi Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Principali caratteristiche: Adeguamento temporaneo delle regole in vigore per gli aiuti soggetti ad obbligo di notifica: Fallimento del mercato presunto per le tranche di investimento: si passa da 1,5 milioni a 2,5 milioni Importo minimo di finanziamento proveniente da privati: si passa dal 50% al 30% Applicabile ad investimenti decisi entro il 31.12.2010 Misure relative al capitale di rischio (PMI) Disciplina temporanea degli aiuti di Stato per far fronte alla crisi economica Nell'UE esistono più di 23 milioni di PMI, corrispondenti al 99% delle imprese europee. La definizione di PMI utilizzata nel settore degli aiuti di Stato è identica alla definizione comune di PMI utilizzata dalla Commissione sulla base della specifica raccomandazione sulla definizione di PMI. Tale definizione è riportata anche nell'allegato 1 del regolamento generale di esenzione per categoria. Una media impresa è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri: - impiega meno di 250 dipendenti e - registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di EUR e/o un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di EUR Una piccola impresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri: - impiega meno di 50 dipendenti e - registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di EUR. Una microimpresa è un'impresa che soddisfa tutti i seguenti criteri: - impiega meno di 10 dipendenti e - registra un fatturato annuo e/o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di EUR.
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Reg. 800/2008 Regolamento generale di esenzione Aiuti esentati dall’obbligo di notifica e differenze con aiuti notificati Regolamenti abrogati: Regolamento n. 68/2001 (aiuti alla formazione) Regolamento n. 70/2001 (aiuti alle PMI) Regolamento n. 2204/2002 (aiuti all’occupazione) Regolamento n. 1628/2006 (aiuti all’investimento a finalità regionale)
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Reg. 800/2008 Il regolamento esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica degli aiuti che ricadono nel suo campo di applicazione Gli Stati membri possono comunque notificare i progetti di aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli contemplati dal regolamento: questi aiuti saranno valutati dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti nel regolamento e conformemente ai criteri fissati negli specifici orientamenti o discipline comunitarie adottati dalla Commissione Il regolamento impone agli Stati membri un obbligo d’informazione in relazione ai regimi di aiuti e gli aiuti individuali ATTENZIONE! L’omissione può condurre la Commissione a decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Reg. 800/2008 L’aiuto deve avere un effetto di incentivazione e deve essere necessario. Verifiche più rigorose sono richieste per gli aiuti alle grandi imprese Gli aiuti ad hoc (aiuti individuali non concessi nel quadro di un regime di aiuti) alle grandi imprese non sono esentati dalla notifica La sola eccezione a questa regola è costituita dagli aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione ad hoc ad integrazione di aiuti concessi sulla base di un regime di aiuti Alcune categorie di aiuti sono previste in esenzione solamente per i regimi di aiuti (porre attenzione alla terminologia utilizzata nelle disposizioni specifiche) Applicazione dei principi della giurisprudenza Deggendorf: gli aiuti alle imprese oggetto di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Reg. 800/2008 - Categorie di aiuti esentati dall’obbligo di notifica Aiuti a finalità regionale – aiuti agli investimenti e all’occupazione (in precedenza previsti dal regolamento n. 1628/2006) – si applicano le intensità previste dalla carta degli aiuti a finalità regionale – intensità specifiche per gli aiuti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione (nuova categoria esentata) Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI – (in precedenza previsti dal regolamento n. 70/2001) – intensità degli aiuti: 20% per le PI e 10% per le MI – intensità specifiche per gli aiuti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli Aiuti all’imprenditoria femminile (aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile) - aiuti soggetti a diversi vincoli: - possono essere concessi solamente alle piccole imprese a partecipazione femminile nei primi 5 anni di costituzione dell’impresa - intensità non superiore al 15% dei costi ammissibili - importo massimo di 1 milione di euro, ma l’importo annuo non deve superare il 33% del milione di euro Aiuti per la tutela ambientale – il regolamento prevede 8 sottocategorie (rinvio al testo di regolamento) Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere – intensità del 50% dei costi ammissibili Aiuti alle PMI sotto forma di capitale di rischio
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato Reg. 800/2008 - Categorie di aiuti esentati dall’obbligo di notifica Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione – aiuti ai progetti di R&S – aiuti agli studi di fattibilità tecnica – aiuti per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale – disposizioni specifiche per gli aiuti alla R&S nei settori dell’agricoltura e della pesca – aiuti alle nuove imprese innovative – aiuti per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione – aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato – intensità di aiuto variabili: rinvio al testo del regolamento Aiuti alla formazione intensità degli aiuti: - 25% formazione specifica e 60% formazione generale; - maggiorazione di 10 e 20 punti percentuali per MI e PI - maggiorazione di 10 punti percentuali per i lavoratori svantaggiati e disabili - intensità massima dell’aiuto (compresi eventuali cumuli): 80% Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili assunzione di lavoratori svantaggiati; aspetti specifici: - riferimento alla legislazione nazionale o ai contratti collettivi in materia contratti di lavoro per determinare il periodo minimale di durata dell’occupazione - intensità degli aiuti: 50% Costi ammissibili: costi salariali per 12 mesi (24 mesi per l’assunzione di lavoratori molto svantaggiati) Occupazione di lavoratori disabili: intensità degli aiuti: 75% - compensazione dei sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili
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Social Value Modulo: La Programmazione Regionale Fondi Strutturali 2007 – 2013 Aiuti di Stato GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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